Art. 112
Piani dei target finali e piani finanziari
In vigore dal 2 dic 2021
Piani dei target finali e piani finanziari
1. Il piano dei target finali di cui all’, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali e intermedi di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
2. Il piano finanziario di cui all’, paragrafo 1, lettera e), comprende una tabella riassuntiva che include:
a)
le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’, paragrafo 1, per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’, paragrafo 1, per l’apicoltura di cui all’, paragrafo 2, e per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all’, paragrafo 3, con un’indicazione specifica degli importi annuali e complessivi riservati dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti inerenti alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli da 92 a 98;
b)
i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell’ ed eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell’, paragrafo 6;
c)
le dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento nel settore del luppolo di cui all’, paragrafo 3, e per i tipi di intervento, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui all’, paragrafo 4, e se tali tipi di intervento non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell’, paragrafo 5;
d)
ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell’ambito di InvestEU a norma dell’ del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all’, del presente regolamento;
e)
ove opportuno, gli importi previsti per le regioni ultraperiferiche.
3. In aggiunta al paragrafo 2, un piano finanziario dettagliato prevede per ciascun esercizio, espresso come previsioni di esecuzione dei pagamenti da parte dello Stato membro, le tabelle seguenti conformemente all’, lettere g) e k):
a)
la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all’, paragrafo 1, e, ove opportuno, gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, come stabilito all’, paragrafo 2. Se del caso, la ripartizione comprende l’importo della riserva di diritti all’aiuto.
È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti di cui all’.
Tenendo conto dell’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all’ e all’, paragrafo 3, tali dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o uniformi previsti sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;
b)
la ripartizione delle dotazioni per i tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l’indicazione degli output previsti o, nel caso dei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria indicativa per settore con l’indicazione degli output previsti, espressi in numero di programmi operativi per settore;
c)
la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo del piano strategico della PAC con l’indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l’intervento/gli interventi o la parte dell’intervento finanziati dal trasferimento. Tale tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all’, paragrafo 1, nonché, ove opportuno, gli importi unitari medi massimi previsti di cui all’, paragrafo 3. Se del caso, la tabella comprende inoltre la ripartizione delle sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l’assistenza tecnica.
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