Art. 89
Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale
1. L’importo totale del sostegno dell’Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ammonta a 60 544 439 600 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116, tra cui la rete europea per la PAC di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e il PEI di cui all’ del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi al piano strategico della PAC.
3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell’allegato XI.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ che modificano l’allegato XI per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli , per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all’adozione del presente regolamento.
Storico versioni
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