Art. 87
Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti
1. Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all’allegato V.
Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell’applicazione dell’ del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all’allegato VIII.
Ai fini degli la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui all’allegato V, previa detrazione degli importi di cui all’allegato VIII e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell’, è fissata nell’allegato IX.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli , i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all’, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all’, paragrafo 6.
L’adeguamento dell’allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell’.
3. L’importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all’ per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all’, che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all’allegato V dell’importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC in conformità dell’, paragrafo 3, lettera a), secondo comma.
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