Art. 96
Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato
1. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all’allegato IX.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che, in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 13 % dell’importo stabilito nell’allegato IX del presente regolamento. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.
3. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino a un massimo di due punti percentuali, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.
4. L’importo risultante dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, incluso nel piano strategico della PAC approvato, non può essere superato.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all’anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.
6. Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, prima dell’applicazione dell’ del presente regolamento, per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del presente articolo.
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