Art. 97

Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici

In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici 1.   Almeno il 25 % delle assegnazioni di cui all’allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4. 2.   Se l’importo della partecipazione totale del FEASR riservata da uno Stato membro agli interventi in conformità degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1, lettera i) supera il 30 % della partecipazione totale del FEASR di cui all’allegato XI per il periodo del piano strategico PAC, gli Stati membri possono ridurre la somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La riduzione totale non supera l’importo corrispondente al superamento della percentuale di cui alla prima frase. 3.   La riduzione di cui al paragrafo 2 non può comportare una riduzione superiore al 50 % dell’importo annuo da riservare ai regimi ecologici per il periodo del piano strategico PAC a norma del paragrafo 1. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono ridurre l’importo annuo da riservare a norma del paragrafo 1 fino al 75 % nel caso in cui l’importo totale previsto per gli interventi a norma dell’ nel periodo del piano strategico della PAC ammonti a più del 150 % della somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima dell’applicazione del paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2023 e 2024, in conformità dell’, paragrafo 3, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare in tale anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici, a) fino a una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato; b) al di sopra di una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 6. 6.   Nell’applicare il paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri modificano il proprio piano strategico della PAC conformemente all’ al fine di: a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo; o b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1,lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 7.   Se, nell’applicare il paragrafo 5, lettera a), uno Stato membro utilizza per l’intero periodo dal 2023 al 2024 un importo superiore al 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024, per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, lo Stato membro compensa gli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024 e utilizzati per finanziare in tali anni altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, modificando il suo piano strategico della PAC in conformità dell’ al fine di: a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente agli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024; o b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’ , paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo che supera il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli in conformità del presente comma non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 8.   Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2025 e 2026, in conformità dell’, paragrafo 3, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 % degli importi di cui all’allegato IX per l’anno civile interessato, e riservato in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare nel medesimo anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9. 9.   Nell’applicare il paragrafo 8, gli Stati membri modificano il proprio piano della PAC conformemente all’ al fine di: a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8; o b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1 lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli , in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 10.   Per ogni anno civile a decorrere dall’anno civile 2025, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dai regimi ecologici non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato V, ridotta di un importo corrispondente al 23 % dell’importo dell’allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per gli anni civili 2025 e 2026, e corrispondente al 25 % dell’importo dell’allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per l’anno civile 2027, se del caso rettificato dell’importo risultante dall’applicazione dei paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo e secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’ o dell’. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione. 11.   Se gli Stati membri applicano i paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo per l’intero periodo del piano strategico della PAC la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli importi riservati agli interventi in conformità degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e il benessere degli animali di cui all’, paragrafo 1,lettera i), non supera la partecipazione totale del FEASR per lo sviluppo rurale per l’intero periodo del piano strategico della PAC di cui all’allegato XI, ridotta degli importi riservati agli interventi in conformità degli , nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1,lettera i), a seguito dell’applicazione del paragrafi 2, 6, 7, e 9 del presente articolo, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità degli o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.
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Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici (Art. 97 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo