Art. 118
Approvazione del piano strategico della PAC
In vigore dal 2 dic 2021
Approvazione del piano strategico della PAC
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all’, entro il 1o gennaio 2022.
2. La Commissione valuta il piano strategico della PAC proposto per quanto riguarda la sua esaustività nonché la sua uniformità e coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo e con il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il suo contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, nonché il suo impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza, come pure il livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.
3. In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.
Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.
4. La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che il piano sia compatibile con l’ e con gli altri requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento(UE) 2021/2116 come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti. L’approvazione si basa esclusivamente su atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
5. L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.
Essa non riguarda le informazioni di cui all’, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d).
In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti mancanti del piano strategico della PAC e fornisce piani dei target finali e piani finanziari indicativi in conformità dell’ per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità dell’ entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione del piano strategico della PAC.
6. Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’.
7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.
Storico versioni
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