Art. 9
Principi generali
In vigore dal 2 dic 2021
Principi generali
Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC e le norme BCAA di cui all’ conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che gli interventi e le norme BCAA di cui all’ siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione agli agricoltori e agli altri beneficiari conformemente ai piani strategici della PAC approvati dalla Commissione a norma degli del presente regolamento come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Attuano tali piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.
Storico versioni
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