Art. 8
Approccio strategico
In vigore dal 2 dic 2021
Approccio strategico
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi sulla base dei tipi di intervento di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità della loro valutazione delle esigenze e dei requisiti comuni di cui al presente capo.
Storico versioni
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