Art. 7

Indicatori

In vigore dal 2 dic 2021
Indicatori 1.   Il conseguimento degli obiettivi di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell’allegato I. Tali indicatori comuni includono: a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti; b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all’, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato XIII; c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell’ambito dei piani strategici della PAC; d) indicatori di contesto di cui all’, paragrafo 2, ed elencati nell’allegato I. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi tecnici presentatisi agli Stati membri riguardo all’applicazione di tali indicatori.
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Indicatori (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo