Art. 7

Indicatori

In vigore dal 2 dic 2021
Indicatori 1.   Il conseguimento degli obiettivi di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell’allegato I. Tali indicatori comuni includono: a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti; b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all’, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato XIII; c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell’ambito dei piani strategici della PAC; d) indicatori di contesto di cui all’, paragrafo 2, ed elencati nell’allegato I. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi tecnici presentatisi agli Stati membri riguardo all’applicazione di tali indicatori.
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In sintesi

La norma stabilisce che il conseguimento degli obiettivi previsti è misurato attraverso quattro categorie di indicatori comuni: output, risultato, impatto e contesto. Gli indicatori di output misurano le realizzazioni dirette degli interventi finanziati, mentre quelli di risultato servono a fissare e verificare i target intermedi e finali, compresi quelli climatico-ambientali. Gli indicatori di impatto valutano gli effetti generali nei piani strategici e quelli di contesto forniscono il quadro di riferimento. Infine, la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per modificare e adeguare tali indicatori al solo scopo di risolvere problemi tecnici riscontrati dagli Stati membri.

Perché esiste questa norma

La norma definisce un sistema di indicatori comuni per valutare in modo oggettivo e monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nei piani strategici della PAC.

A chi si applica

La norma riguarda gli Stati membri incaricati di applicare gli indicatori e redigere i piani strategici della PAC, nonché la Commissione europea deputata all'eventuale adeguamento tecnico di tali indicatori.

Esempio pratico

Uno Stato membro definisce nel proprio piano strategico della PAC un target quantificato per la riduzione dell'impatto climatico. Per verificare i progressi annuali verso questo obiettivo, utilizza gli specifici indicatori di risultato previsti dall'allegato I. Nel caso in cui si verifichi una difficoltà tecnica di calcolo o applicazione da parte delle amministrazioni nazionali, la Commissione può intervenire con un atto delegato per correggere o adeguare l'indicatore.

Domande frequenti

Quali sono le tipologie di indicatori comuni previsti?Gli indicatori comuni sono suddivisi in quattro categorie: indicatori di output (sulle realizzazioni), di risultato (sui target intermedi e finali), di impatto (sugli obiettivi generali e specifici) e di contesto.
A cosa servono nello specifico gli indicatori di risultato?Servono per definire i target intermedi e finali quantificati nei piani strategici della PAC e per monitorare e valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento di tali target.
In quali casi la Commissione può modificare gli indicatori tramite atti delegati?La Commissione può intervenire con atti delegati solo per modificare l'allegato I e adeguare gli indicatori con il fine strettamente limitato di risolvere problemi tecnici incontrati dagli Stati membri nella loro applicazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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