Art. 7
Indicatori
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La norma stabilisce che il conseguimento degli obiettivi previsti è misurato attraverso quattro categorie di indicatori comuni: output, risultato, impatto e contesto. Gli indicatori di output misurano le realizzazioni dirette degli interventi finanziati, mentre quelli di risultato servono a fissare e verificare i target intermedi e finali, compresi quelli climatico-ambientali. Gli indicatori di impatto valutano gli effetti generali nei piani strategici e quelli di contesto forniscono il quadro di riferimento. Infine, la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per modificare e adeguare tali indicatori al solo scopo di risolvere problemi tecnici riscontrati dagli Stati membri.
La norma definisce un sistema di indicatori comuni per valutare in modo oggettivo e monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nei piani strategici della PAC.
La norma riguarda gli Stati membri incaricati di applicare gli indicatori e redigere i piani strategici della PAC, nonché la Commissione europea deputata all'eventuale adeguamento tecnico di tali indicatori.
Uno Stato membro definisce nel proprio piano strategico della PAC un target quantificato per la riduzione dell'impatto climatico. Per verificare i progressi annuali verso questo obiettivo, utilizza gli specifici indicatori di risultato previsti dall'allegato I. Nel caso in cui si verifichi una difficoltà tecnica di calcolo o applicazione da parte delle amministrazioni nazionali, la Commissione può intervenire con un atto delegato per correggere o adeguare l'indicatore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.