Art. 120
Revisione dei piani strategici della PAC
In vigore dal 2 dic 2021
Revisione dei piani strategici della PAC
In caso di modifica di uno degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII, ciascuno Stato membro valuta se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato di conseguenza, in particolare la spiegazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto v), e gli ulteriori elementi del piano strategico della PAC di cui a detta spiegazione. Entro sei mesi dal termine di recepimento della modifica nel caso di una direttiva elencata nell’allegato XIII o entro sei mesi dalla data di applicazione della modifica nel caso di un regolamento elencato nell’allegato XIII, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l’esito della propria valutazione – con relativa spiegazione – e, se necessario, presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC conformemente all’, paragrafo 2.
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