Art. 98
Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ridistributivo al reddito
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ridistributivo al reddito
1. Almeno il 10 % delle dotazioni di cui all’allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all’.
2. Per ogni anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno ridistributivo al reddito non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato VI ridotta di un importo corrispondente al 10 % della dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per il pertinente anno civile di cui all’allegato IX, se del caso rettificata in seguito all’applicazione dell’, paragrafo 1, secondo comma, come stabilito dagli Stati membri nei loro piani finanziari conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione conformemente all’ o . Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.
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