Art. 95

Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori

In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori 1.   Per ciascuno Stato membro l’importo minimo di cui all’allegato XII è destinato a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera g). In base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all’individuazione delle necessità da soddisfare, l’importo è utilizzato per uno o entrambi i seguenti tipi di intervento: a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all’; b) l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 2.   Oltre ai tipi di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare l’importo minimo di cui al medesimo paragrafo per gli interventi di investimento realizzati a favore di giovani agricoltori di cui all’, purché sia applicata un’aliquota di sostegno più elevata a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii). Quando si ricorre a tale possibilità, un massimo del 50 % della spesa per gli investimenti di cui alla prima frase è imputato all’importo minimo da riservare. 3.   Per ciascun anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori stabilito nell’ non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato V, ridotta della parte dell’allegato XII riservata nell’ambito del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per l’anno civile in questione secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione a norma dell’ o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione. 4.   Per l’intero periodo del piano della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’, paragrafo 2, lettera a), non supera la partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI, ridotta della parte dell’allegato XII riservata all’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per l’intero periodo del piano strategico della PAC secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’ o dell’. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione. 5.   Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la quota di spesa per gli interventi di investimento a favore dei giovani agricoltori con un’aliquota di sostegno più elevata in conformità dell’, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii), non superiore al 50 % secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’ o dell’, è computata ai fini della fissazione del massimale finanziario di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
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Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori (Art. 95 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo