Art. 93
Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima
In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima
1. Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici e di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1, lettera i).
2. Ai fini della determinazione del contributo alla percentuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono le spese per i seguenti interventi:
a)
100 % per gli impegni in materia di gestione di cui all’;
b)
50 % per i vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’;
c)
100 % per gli svantaggi territoriali specifici di cui all’;
d)
100 % per gli investimenti a norma degli , connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’, paragrafo 1, lettera i).
3. Per l’intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli interventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto stabilito nel piano finanziario conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), non supera il 65 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell’ o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.
4. Il presente articolo non si applica alle spese per le regioni ultraperiferiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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