Art. 101

Dotazioni finanziarie indicative

In vigore dal 2 dic 2021
Dotazioni finanziarie indicative 1.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento e per ogni anno. Tale dotazione finanziaria indicativa rappresenta il livello atteso dei pagamenti nell’ambito del piano strategico della PAC per l’intervento nell’esercizio di riferimento, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’, paragrafo 5. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i tipi di intervento nei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun settore e per ogni anno, che rappresenta il livello atteso dei pagamenti per gli interventi in tale settore per esercizio finanziario, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’. 3.   Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piano strategici della PAC conformemente all’, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli , da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell’, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che: a) le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti; b) le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale; c) le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo siano utilizzate soltanto per altri interventi nello stesso settore; d) le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all’, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui alla medesima lettera stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati. Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri che hanno deciso di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto stabiliti conformemente all’ possono aumentare o diminuire linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell’anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti fissati per gli interventi nell’ambito del sostegno di base al reddito a norma dell’, paragrafo 2.
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Dotazioni finanziarie indicative (Art. 101 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo