Art. 23
Diritti all’aiuto
In vigore dal 2 dic 2021
Diritti all’aiuto
1. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto a norma degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere più il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto, i diritti all’aiuto assegnati a norma di detto regolamento scadono il 31 dicembre dell’anno che precede quello a partire dal quale deve applicarsi la decisione.
Storico versioni
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