Art. 24
Valore dei diritti all’aiuto e convergenza
In vigore dal 2 dic 2021
Valore dei diritti all’aiuto e convergenza
1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all’aiuto prima della convergenza in conformità del presente articolo mediante l’adeguamento del valore dei diritti all’aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno di domanda 2022, e il relativo pagamento per le pratiche colturali benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l’anno di domanda 2022.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all’aiuto in conformità dell’, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro entro e non oltre l’anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli diritti all’aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2.
4. Se il valore dei diritti all’aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all’interno di uno stesso Stato membro o all’interno di uno stesso gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato assicura una convergenza del valore dei diritti all’aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l’anno di domanda 2026.
5. Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro assicura che, entro e non oltre l’anno di domanda 2026, tutti i diritti all’aiuto abbiano un valore pari almeno all’85 % dell’importo unitario medio di cui all’, paragrafo 1, previsto per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel rispettivo piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo mediante l’utilizzo di qualsiasi importo che risulti disponibile attraverso l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all’aiuto determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l’importo unitario previsto di cui all’, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all’aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo che eccedono l’importo unitario previsto di cui all’, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2.
7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità del paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 %.
8. Gli Stati membri provvedono affinché l’adeguamento dei valori dei diritti all’aiuto a norma dei paragrafi da 3 a 7 inizi a decorrere dall’anno 2023.
Storico versioni
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