Art. 81
Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU
In vigore dal 2 dic 2021
Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU
1. Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all’ o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all’, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione totale iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’Unione e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’, paragrafi 1 e 2, e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC.
L’importo fornito a InvestEU è attuato in conformità delle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/523.
2. Gli Stati membri determinano l’importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica di un Piano Strategico della PAC, tali importi riguardano solo gli anni futuri.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’Unione che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contribuzione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.
4. Se un accordo di contribuzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della CAP non è stato concluso entro quattro mesi dall’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all’ del presente regolamento, l’importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all’ del presente regolamento.
Un accordo di contribuzione per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato in una domanda di modifica di un piano strategico della PAC presentato in conformità dell’ del presente regolamento è concluso contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC.
5. Se entro nove mesi dall’approvazione dell’accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.
Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
La cessazione o la modifica dell’accordo di contribuzione è conclusi contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.
6. Se un accordo di garanzia di cui all’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell’accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell’accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’Unione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.
7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’Unione o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
8. Il termine per il disimpegno automatico a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/2116 per gli importi da reimpiegare in un piano strategico della PAC ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo inizia nell’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.
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