Art. 83

Forme di sovvenzioni

In vigore dal 2 dic 2021
Forme di sovvenzioni 1.   Fatti salvi gli , le sovvenzioni nell’ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamento a tasso fisso. 2.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari; b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione; c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni; d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni. 3.   Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti: a) i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario; b) gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell’ultima relazione annuale in materia di performance; c) gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati; d) le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/2116.
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Forme di sovvenzioni (Art. 83 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo