Art. 83
Forme di sovvenzioni
In vigore dal 2 dic 2021
Forme di sovvenzioni
1. Fatti salvi gli , le sovvenzioni nell’ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:
a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
b)
costi unitari;
c)
somme forfettarie;
d)
finanziamento a tasso fisso.
2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i)
su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii)
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b)
progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione;
c)
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;
d)
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.
3. Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti:
a)
i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario;
b)
gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell’ultima relazione annuale in materia di performance;
c)
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati;
d)
le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/2116.
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