Art. 84

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale

In vigore dal 2 dic 2021
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per: a) gli impegni in materia di gestione di cui all’ relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali; b) i regimi di qualità di cui all’, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l’accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.
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Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale (Art. 84 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo