Art. 136
Riunioni annuali di riesame
In vigore dal 2 dic 2021
Riunioni annuali di riesame
1. Ogni anno ciascuno Stato membri organizza una riunione di riesame con la Commissione. La riunione di riesame è presieduta congiuntamente o dalla Commissione e deve svolgersi non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
2. La riunione di riesame è volta ad analizzare l’efficacia dell’attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati e le informazioni disponibili sugli impatti pertinenti nonché eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.
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