Art. 30 · Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Art. 30

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

In vigore dal 2 dic 2021
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 1.   Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, quali definiti in base ai criteri di cui all’, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC. 2.   Nell’ambito del loro obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera g), e di destinare a tale obiettivo, in conformità dell’, un importo almeno pari a quello indicato nell’allegato XII, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda e che hanno diritto a un aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo. 3.   Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2027, se la durata di cinque anni va oltre il 2027. Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore. 4.   In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi: a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell’, paragrafo 6; e b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.
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