Art. 157

Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo

In vigore dal 2 dic 2021
Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 7, del presente regolamento, le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), e dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, in combinato disposto con l’, paragrafo 1, lettera b), e con l’, paragrafo 2, del presente regolamento, sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, a condizione che il sostegno sia pagato dall’organismo pagatore a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica a tali spese a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC fino al 31 dicembre 2022.
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Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo (Art. 157 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo