Art. 61

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Conservando i dati di identità e i dati del documento di viaggio nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*4), ETIAS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ETIAS alle condizioni e per gli obiettivi di cui all' di tale regolamento. (*4)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;" 2) all', paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «23)   “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; 24)   “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; 25)   “sistema centrale ETIAS”: il sistema centrale di cui all', paragrafo 2, lettera a), unitamente al CIR, nella misura in cui questo contiene i dati di cui all', paragrafo 2 bis; 26)   “dati di identità”: i dati di cui all', paragrafo 2, lettere a) b) e c); 27)   “dati del documento di viaggio”: i dati di cui all', paragrafo 2, lettere d) ed e), e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio di cui all', paragrafo 3, lettera c).»; 3) all' è aggiunta la lettera seguente: «g) contribuisce alla corretta identificazione delle persone.»; 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un sistema centrale, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all';»; ii) è inserita la lettera seguente: «a bis) il CIR;»; iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il CIR contiene i dati di identità e i dati del documento di viaggio. I rimanenti dati sono conservati nel sistema centrale.»; 5) l' è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   L'accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell'ETIAS conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, e proporzionato agli obiettivi perseguiti.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo e ne comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione dell'ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo.»; 6) all' il paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;»; b) è inserita la lettera seguente: «a bis) paese di nascita, nome o nomi dei genitori;»; 7) all', paragrafo 4, i termini «, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituiti dai termini «, paragrafo 2, lettere a) e a bis)»; 8) l' è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all', paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac, nei dati Europol, e nelle banche dati Interpol, SLTD e TDAWN.»; b) al paragrafo 4, i termini «, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) e m)» sono sostituiti dai termini «, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m)»; c) al paragrafo 5, i termini «, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), h) e i)» sono sostituiti dai termini «, paragrafo 2, lettere a), a bis), c), f), h) e i)»; 9) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all', paragrafo 2, lettere a), a bis), b) e d), con i dati presenti nel SIS, per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni: a) segnalazione di persona scomparsa; b) segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario; c) segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.»; 10) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Le autorità designate possono accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»; 11) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Europol può accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»; 12) all', paragrafo 3, quinto comma, i termini «, paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f)» sono sostituiti dai termini «, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), d), e) e f)»; 13) all', paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «ca) se del caso, un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare il sistema centrale ETIAS di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817;»; 14) all', paragrafo 2, i termini «il repertorio centrale di dati» sono sostituiti dai termini «l'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/817, in quanto contenga dati ottenuti dal sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 84 del presente regolamento;»; 15) all', paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente; «1.   In seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale ETIAS e delle interfacce uniformi nazionali. È altresì responsabile dell'eventuale collaudo tecnico richiesto per la creazione e l'aggiornamento delle regole di esame ETIAS. In cooperazione con gli Stati membri provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le IUN, nonché del sito web pubblico, dell'applicazione per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, dello strumento di verifica per i richiedenti, dello strumento di consenso per i richiedenti, dello strumento di valutazione per l'elenco di controllo ETIAS, del portale per i vettori, del servizio web e del software per il trattamento delle domande.»; 16) all'articolo 84, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell', paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere l'applicazione delle regole di screening ETIAS previste all', migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera e assistere l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai viaggi.»; 17) all'articolo 84, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/817.».
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