Art. 33

Collegamento bianco

In vigore dal 20 mag 2019
Collegamento bianco 1.   Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato bianco nei seguenti casi: a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici e dati di identità identici o simili; b) il collegamento evidenzia dati di identità identici o simili, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione; c) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e dati di identità simili; d) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a una stessa persona in maniera giustificata. 2.   Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento bianco tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona. Se l'autorità che ha avviato l'interrogazione ha accesso ai dati oggetto del collegamento in base al diritto dell'Unione o nazionale, i sistemi di informazione dell'UE interrogati rispondono indicando, se del caso, tutti i dati oggetto del collegamento riguardanti la persona, facendo così emergere una corrispondenza con i dati oggetto del collegamento bianco. 3.   Qualora sia creato un collegamento bianco tra dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all', paragrafo 2. 4.   Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS contenute nei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 and (UE) 2018/1862, e fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento bianco a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità simili o diversi e fornisce alla persona il numero di identificazione unico di cui all', lettera c), del presente regolamento e mette un riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all', lettera d), del presente regolamento e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell' del presente regolamento. 5.   Se un'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento bianco sia stato erroneamente registrato nel MID, non sia aggiornato o che i dati siano stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse. 6.   L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione di tale modulo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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