Art. 69

Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple

In vigore dal 20 mag 2019
Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple 1.   Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo del MID di cui all', paragrafo 4, lettera b), e prima dell'entrata in funzione di quest'ultimo, l'unità centrale ETIAS è competente per effettuare le rilevazioni di identità multiple usando i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le rilevazioni di identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici. 2.   Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità nei fascicoli oggetto del collegamento siano identici o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'. Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità nei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all' e si applica la procedura di cui all'. Qualora risultino più riscontri positivi è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emerso un riscontro positivo. 3.   Qualora sia creato un collegamento giallo il MID permette all'unità centrale ETIAS di consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE. 4.   Qualora sia creato un collegamento con una segnalazione nel SIS diversa da una segnalazione a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1860, degli del regolamento (UE) 2018/1861 o dell' del regolamento (UE) 2018/1862, il MID permette all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione di consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione. 5.   L'unità centrale ETIAS o, nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione accede ai dati contenuti nel fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli e lo aggiunge al fascicolo di conferma dell'identità. 6.   L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione le informazioni di cui all', paragrafo 3, solo dopo che tutti i collegamenti gialli siano stati verificati manualmente e il loro status sia stato aggiornato come collegamento verde, bianco o rosso. 7.   Se necessario gli Stati membri forniscono assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini dello svolgimento delle rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per modificare il presente regolamento prorogando il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di sei mesi, rinnovabile due volte per sei mesi alla volta. Tale proroga è concessa unicamente a seguito di una valutazione del tempo stimato per completare le rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo, che la rilevazione di identità multiple non possa essere completata prima dello scadere del periodo rimanente a norma del paragrafo 1 del presente articolo o di una proroga in corso, per motivi indipendenti dall'unità centrale ETIAS, e che non sia possibile applicare misure correttive. Tale valutazione è effettuata entro tre mesi prima della scadenza di tale periodo o di una proroga in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:817:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple (Art. 69 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo