Art. 71

Comunicazioni

In vigore dal 20 mag 2019
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui agli che possono usare l'ESP, il CIR e il MID o accedervi. Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell', un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. 2.   eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all', paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2 lettera b), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6, lettera b). 3.   L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione il positivo completamento del periodo transitorio di cui all'. 4.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1, tenendo costantemente aggiornata la pagina web.
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Comunicazioni (Art. 71 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo