Art. 67
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo
In vigore dal 20 mag 2019
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo
1. Per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in funzione del portale di ricerca europeo gli obblighi di cui all', paragrafi 2 e 4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per modificare il presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non oltre un anno, qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria, in particolare in vista dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e sulla lunghezza delle verifiche di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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