Art. 66

Comunicazione e valutazione

In vigore dal 20 mag 2019
Comunicazione e valutazione 1.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi all'ESP, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni per utente del profilo ESP; b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati Interpol. Non è possibile identificare individualmente i dati. 2.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al CIR, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni ai fini degli ; b) cittadinanza, genere e anno di nascita della persona interessata; c) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio; d) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza. Non è possibile identificare individualmente i dati. 3.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al MID, unicamente per elaborare relazioni e statistiche: a) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza; b) numero di ciascun tipo di collegamento e i sistemi di informazione dell'UE contenenti i dati di collegamento; c) periodo di tempo in cui un collegamento giallo e rosso è rimasto nel sistema. Non è possibile identificare individualmente i dati. 4.   Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (40). 5.   Il personale debitamente autorizzato di Europol ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi strategiche, tematiche e operative di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/794. 6.   Ai fini dei paragrafi l, 2 e 3, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile identificare persone fisiche dai dati inclusi nel CRRS ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2 e 3 di ricavare relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. 7.   Su richiesta, la Commissione mette a disposizione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le informazioni pertinenti al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.
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