Art. 64

Modifiche della decisione 2004/512/CE

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche della decisione 2004/512/CE All' della decisione 2004/512/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il sistema di informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da: a) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817 (*11) b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale di informazione visti” o “CS-VIS”; c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” o “NI-VIS”, per assicurare il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro; d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali; e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il CS-VIS; f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:817:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche della decisione 2004/512/CE (Art. 64 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo