Art. 64
Modifiche della decisione 2004/512/CE
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche della decisione 2004/512/CE
All' della decisione 2004/512/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema di informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da:
a)
l'infrastruttura centrale del CIR di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817 (*11)
b)
un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale di informazione visti” o “CS-VIS”;
c)
un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” o “NI-VIS”, per assicurare il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro;
d)
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali;
e)
un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il CS-VIS;
f)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:817:oj#art-64