Art. 65
Modifiche della decisione 2008/633/GAI
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche della decisione 2008/633/GAI
La decisione 2008/633/CE è così modificata:
1)
all', è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione dell'archivio comune di dati di identità (CIR) conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817 (*12) ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.
(*12) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;"
2)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Europol può accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817 ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta ricevuta di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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