Art. 22
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
In vigore dal 20 mag 2019
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1. Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi siano conservati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati su una determinata persona.
2. Se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all', paragrafo 2, al sistema di informazione dell'UE che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in uno dei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la mancata richiesta nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.
3. Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
Storico versioni
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