Art. 63

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861 Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «22)   “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) 23)   ”BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; 24)   ”CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; 25)   ”MID”: il rilevatore di identità multiple istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. (*10)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;" 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso; c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comunicazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all', paragrafo 2; e d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono essere consultati tramite l'ESP. 9.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono anche essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura di cui al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari per gli scopi del regolamento (UE) 2019/817.»; 3) all' è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell' del regolamento (UE) 2019/817. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità di cui agli  del regolamento (UE) 2019/817.»; 4) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, nonché l'integrità e la sicurezza dei dati. Tale requisito non si applica ai processi automatici di cui all', paragrafo 6, lettere a), b) e c). Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza dei dati.»; 5) all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «g) della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento (UE) 2019/817.»; 6) all', il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini dell', paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/817 i dati di cui all', paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo che non consentono l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui paragrafo 5 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/817.».
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