Art. 12
Servizio comune di confronto biometrico
In vigore dal 20 mag 2019
Servizio comune di confronto biometrico
1. Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici di cui all' registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.
2. Il BMS comune è composto di:
a)
un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare interrogazioni con dati biometrici;
b)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:817:oj#art-12