Art. 29
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
In vigore dal 20 mag 2019
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è:
a)
l'autorità competente designata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo individuale nell'EES conformemente a tale regolamento;
b)
le autorità competenti per i visti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;
c)
l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo di domanda conformemente al regolamento (UE) 2018/1240;
d)
l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una segnalazione SIS conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità.
2. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una segnalazione:
a)
di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862;
b)
di persone scomparse o vulnerabili di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862;
c)
di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862;
d)
di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862.
3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha accesso ai dati oggetto del collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta completata tale valutazione, l'autorità responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
4. Se l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'autorità competente designata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, che crea o aggiorna un fascicolo individuale nell'EES conformemente all' di tale regolamento, e qualora sia creato un collegamento giallo, tale autorità effettua ulteriori verifiche. Unicamente per tale scopo, detta autorità ha accesso ai corrispondenti dati di identità contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità. Essa esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli del presente regolamento e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
Tale verifica manuale delle identità diverse è avviata in presenza dell'interessato, al quale è offerta la possibilità di spiegare le circostanze all'autorità responsabile, che tiene conto di tali spiegazioni.
Nel caso in cui la verifica manuale delle identità diverse sia svolta alla frontiera, essa avviene, ove possibile, entro 12 ore dalla creazione di un collegamento giallo a norma dell', paragrafo 4.
5. Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse esamina ogni collegamento separatamente.
6. Se i dati per i quali risulta una corrispondenza sono stati già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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