Art. 26

Accesso al rilevatore di identità multiple

In vigore dal 20 mag 2019
Accesso al rilevatore di identità multiple 1.   Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all', l'accesso ai dati di cui all' conservati nel MID è concesso: a) alle autorità competenti designate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 quando creano o aggiornano un fascicolo individuale nell'EES conformemente all' di tale regolamento; b) alle autorità competenti per i visti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento; c) all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS quando effettuano il trattamento di cui agli del regolamento (UE) 2018/1240; d) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione SIS conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861. 2.   Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all', lettere a) e b), riguardanti i collegamenti rossi di cui all'. 3.   Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all' se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento bianco. 4.   Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all' se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del collegamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:817:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo