Art. 60
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
1)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, l'EES concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES alle condizioni e per gli obiettivi dell' di tale regolamento.
(*3) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;"
2)
all', il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22)
“dati dell'EES”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'EES e nel CIR conformemente agli articoli da 15 a 20;»;
b)
è inserito il punto seguente:
«22 bis) “dati di identità”: i dati di cui all', paragrafo 1, lettera a), nonché i dati pertinenti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1;»;
c)
sono aggiunti i punti seguenti:
«32) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817»;
33) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;»;
3)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«j)
garantire la corretta identificazione delle persone.»;
4)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è cosi modificato:
i)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
l'infrastruttura centrale del CIR di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817;»;
ii)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale dell'EES e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all', paragrafi 1 e 2. I rimanenti dati dell'EES sono conservati nel sistema centrale dell'EES.»;
5)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;
6)
l' è cosi modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o nel CIR, o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES o del CIR, i dati di cui agli articoli da16 a 20 sono temporaneamente conservati nella NUI. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES o nel CIR non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati sia nel sistema centrale dell'EES che nel CIR che nella NUI e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, l'autorità di frontiera conserva manualmente i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del presente regolamento a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES e nel CIR non appena tecnicamente possibile.»;
7)
l' è cosi modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Ai fini delle verifiche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di frontiera avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati sui cittadini di paesi terzi con i dati pertinenti nell'EES e nel VIS.»;
b)
al paragrafo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se una verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all', al fine di creare o aggiornare un fascicolo individuale ai sensi dell'.»;
8)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR avviata conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente articolo sono soddisfatte e la risposta ricevuta di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che nell'EES sono conservati dati.»;
9)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Europol può accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR avviata conformemente all' del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente articolo sono soddisfatte e la risposta di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che nell'EES sono conservati dati.»;
10)
l' è cosi modificato:
a)
ai paragrafi 1 e 2, i termini «nel sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «nel CIR e nel sistema centrale dell'EES»;
b)
al paragrafo 5, i termini «dal sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «dal sistema centrale dell'EES e dal CIR»;
11)
all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il sistema centrale dell'EES e il CIR informano immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dell'EES o del CIR e, ove applicabile, li eliminano dall'elenco di persone identificate di cui all', paragrafo 3.»;
12)
all', i termini «del sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «del sistema centrale dell'EES e del CIR»;
13)
l' è cosi modificato:
a)
il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. eu-LISA è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all' secondo le norme dettagliate di cui all', paragrafo 7, e secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente all', primo comma, lettera h), e dello sviluppo dell'archivio di dati di cui all', paragrafo 2.»;
b)
al paragrafo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. eu-LISA è responsabile della gestione operativa del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale dell'EES, il CIR, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all' e l'archivio di dati di cui all', paragrafo 2. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le NUI, del servizio web di cui all' e dell'archivio di dati di cui all', paragrafo 2.»;
14)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare l'EES di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817.»;
15)
l' è cosi modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/817.»;
b)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.».
Storico versioni
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