Art. 58

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) all' è aggiunto il comma seguente: «Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*1) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell' di tale regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;" 2) all' sono aggiunti i punti seguenti: «12) “dati del VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale VIS e nel CIR conformemente agli articoli da 9 a 14; 13) “dati di identità”, i dati di cui all', punto 4), lettere a) e a bis); 14) “dati relativi alle impronte digitali”, i dati relativi alle cinque impronte digitali del dito indice, medio, anulare, mignolo e pollice della mano destra e, se disponibili, della mano sinistra;»; 3) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui all', punto 4), lettere da a) a c), e punti 5 e 6. I rimanenti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale VIS.»; 4) all' il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 e al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»; 5) all', punto 4), le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti: «a) cognome; nome/i; data di nascita; sesso; a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita; b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; c) data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio; c bis) autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;».
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