Art. 58
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il comma seguente:
«Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*1) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell' di tale regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;"
2)
all' sono aggiunti i punti seguenti:
«12)
“dati del VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale VIS e nel CIR conformemente agli articoli da 9 a 14;
13)
“dati di identità”, i dati di cui all', punto 4), lettere a) e a bis);
14)
“dati relativi alle impronte digitali”, i dati relativi alle cinque impronte digitali del dito indice, medio, anulare, mignolo e pollice della mano destra e, se disponibili, della mano sinistra;»;
3)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all', punto 4), lettere da a) a c), e punti 5 e 6. I rimanenti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale VIS.»;
4)
all' il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 e al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»;
5)
all', punto 4), le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
cognome; nome/i; data di nascita; sesso;
a bis)
cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c)
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
c bis)
autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:817:oj#art-58