Art. 59
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
All' è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Se, all'ingresso o all'uscita, la consultazione delle banche dati pertinenti, compreso il rilevatore di identità multiple attraverso il portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) dà luogo, rispettivamente, a un collegamento giallo o rileva un collegamento rosso, la guardia di frontiera consulta l'archivio comune di dati di identità istituito dall', paragrafo 1, di tale regolamento o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le differenze tra i dati di identità o i dati dei documenti di viaggio oggetto del collegamento. La guardia di frontiera effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento.
Conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell', paragrafo 4, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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