Art. 56
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 20 mag 2019
Responsabilità degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
a)
la connessione all'infrastruttura di comunicazione dell'ESP e del CIR;
b)
l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con l'ESP, il CIR e il MID;
c)
l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale esistente e della sua connessione alle componenti dell'interoperabilità;
d)
la gestione e le modalità di accesso all'ESP, al CIR e al MID del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, quale che sia il tipo di autorizzazione, a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
e)
l'adozione delle misure legislative di cui all', paragrafi 5 e 6, ai fini dell'accesso al CIR a fini di identificazione;
f)
la verifica manuale delle identità diverse di cui all';
g)
la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione;
h)
la conformità alle norme di ciascun sistema di informazione dell'UE riguardanti la sicurezza e l'integrità dei dati personali;
i)
la correzione delle carenze riscontrate nella relazione di valutazione della Commissione riguardante la qualità dei dati di cui all', paragrafo 5.
2. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione delle rispettive autorità designate al CIR.
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