Art. 62
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Qualità dei dati
1. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi sotto la responsabilità operativa dell'Agenzia, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi, predispone, per tutti i sistemi di cui ha la responsabilità operativa, procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati, in conformità degli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi d'informazione e dell' dei regolamenti (UE) 2019/817 (*5) e (UE) 2019/818 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. L'Agenzia istituisce un archivio centrale, contenente unicamente dati anonimizzati, di relazioni e statistiche a norma dell' dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, fatte salve specifiche disposizioni contenute negli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.
(*5) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27)."
(*6) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"
2)
all', il paragrafo 1 è così modificato:
a)
è inserita la lettera seguente:
«ee bis)
adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;»;
b)
la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff)
adotta relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), sul funzionamento tecnico del VIS in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell', paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
(*7) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14)."
(*8) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56)."
(*9) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1)»;"
c)
la lettera hh) è sostituita dalla seguente:
«hh)
adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell' del regolamento (UE) 2018/1240, dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell' dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e assicura adeguato seguito a tali controlli;»;
d)
la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm)
provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862, come pure dell'elenco delle autorità competenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'elenco delle autorità centrali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e dell'elenco delle autorità di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;»;
3)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240.
Eurojust, Europol e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.»;
4)
all', paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p)
fatto salvo l' dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all' del regolamento (CE) n. 1987/2006, all' della decisione 2007/533/GAI, all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, all', paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all', paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;»;
5)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«d bis)
gruppo consultivo sull'interoperabilità;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.
Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS.
Eurojust, Europol e la Procura europea possono nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo consultivo ECRIS-TCN.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.».
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