Art. 52

Audit del garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 20 mag 2019
Audit del garante europeo della protezione dei dati Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti e alle loro registrazioni di cui agli e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.
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Audit del garante europeo della protezione dei dati (Art. 52 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo