Art. 53
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 20 mag 2019
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Entro il 12 giugno 2021 e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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