Art. 73
Procedure di modifica
In vigore dal 15 nov 2017
Procedure di modifica
1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare:
a)
gli allegati da II a VIII;
b)
i termini di cui all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 3, all', all', paragrafi 2, 3 e 4, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 3, all', paragrafi 1, 2 e 3, all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 2, all', paragrafi 2, 3 e 5, e all', paragrafo 1;
c)
la zona di cui all', paragrafo 1, lettera b);
d)
le taglie minime di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafi 2 e 3;
e)
i limiti di tolleranza di cui all', paragrafi 2 e 3, all' e all', paragrafo 3;
f)
le specifiche tecniche di ami e palangari di cui all' e all', paragrafo 5, lettera b);
g)
il programma di osservazione scientifica di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, lettere a) e b);
h)
il tipo di informazioni e di dati di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1;
i)
il numero massimo di boe strumentali di cui all', paragrafo 4.
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è limitata alla rigorosa attuazione di modifiche della raccomandazione dell'ICCAT in questione nel diritto dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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