Art. 19

Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico settentrionale

In vigore dal 15 nov 2017
Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico settentrionale 1.   Sono vietati la pesca come specie bersaglio, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o, in alternativa, che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). In tali casi non si applica l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   In deroga al paragrafo 1, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. 3.   La tolleranza del 15 % di cui al paragrafo 2 è calcolata sulla base del numero di pesci spada rispetto al totale delle catture di pesce spada per sbarco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2107:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo