Art. 21
Catture accessorie
In vigore dal 15 nov 2017
Catture accessorie
Le navi da cattura dell'Unione che non figurano nell'elenco di cui all', paragrafo 2, lettera a), non sono autorizzate a catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare un quantitativo di pesce spada superiore al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o in numero di esemplari.
Storico versioni
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