Art. 21 · Catture accessorie

Art. 21

Catture accessorie

In vigore dal 15 nov 2017
Catture accessorie Le navi da cattura dell'Unione che non figurano nell'elenco di cui all', paragrafo 2, lettera a), non sono autorizzate a catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare un quantitativo di pesce spada superiore al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o in numero di esemplari.
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