Art. 23

Periodi di divieto della pesca

In vigore dal 15 nov 2017
Periodi di divieto della pesca 1.   Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato (come specie bersaglio o cattura accessoria), tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi dal 1o al 31 marzo e dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno. 2.   Gli Stati membri controllano l'efficacia del divieto e presentano alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
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