Art. 24
Taglia minima del pesce spada del Mediterraneo
In vigore dal 15 nov 2017
Taglia minima del pesce spada del Mediterraneo
1. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e trasportati solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.
2. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita di pesce spada del Mediterraneo di lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa).
3. In deroga al paragrafo 2, le catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui al suddetto paragrafo possono essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, esposte per la vendita o messe in vendita se non superano il 5 % in peso o in numero di esemplari per sbarco delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo a bordo della nave.
Storico versioni
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