Art. 64

Trasmissione delle informazioni raccolte

In vigore dal 15 nov 2017
Trasmissione delle informazioni raccolte Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservatori scientifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
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