Art. 65
Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto
In vigore dal 15 nov 2017
Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto
1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti alle navi di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:
a)
designano i porti a cui i pescherecci dei paesi terzi possono chiedere l'entrata a norma dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008;
b)
designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008;
c)
designano un punto di contatto ai fini di trasmissione dei rapporti di ispezione in porto a norma dell' del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati e dei punti di contatto almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che tali modifiche prendano effetto.
Storico versioni
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